Se all’uscita non consegni studente ai genitori rischi fino a 5 anni di carcere

sicurezzza e consegna alunni ai genitori responsabilità del dirigente scolastico e degli insegnati

Sentenza IIIa sez. civile Corte di Cassazione n. 21593/2017

In tutta Italia si moltiplicano i casi di dirigenti che non consentono agli studenti, fino a 14 anni, di tornare a casa da soli.

E’ l’effetto dovuto alla sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato un docente e un dirigente per la morte di uno studente, sostenendo in modo ineludibile che la responsabilità ricade sul personale scolastico anche al di fuori delle mura istituzionali.

Così, molti dirigenti si sono immediatamente mossi per cambiare le regole d’istituto, dato che anche l’assunzione di responsabilità firmata dai genitori non ha alcun valore legale.

Il reato in cui si può incappare è quello di abbandono di minore, che riguarda i ragazzi fino ai 14 anni: chi ne ha la custodia o ne debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. A dirlo è il codice penale, l’articolo 591.

Quindi, se un docente lascia andar via da scuola da solo al suono della campanella uno studente che ha meno di 14 anni rischia una denuncia per mancato controllo, stesso rischio per i genitori che permettono ai propri figli di tornare a casa da soli.

Così molte scuole si sono attrezzate, chiedendo ai genitori di prelevare i figli a scuola al suono della campanella, con l’estremo di una dirigente romana che al mancato arrivo di mamma e papà chiama la polizia. Come riporta oggi il Corriere della Sera.

La sentenza della Corte di Cassazione ha, insomma, aperto una voragine nel rapporto di fiducia e collaborazione tra scuola e genitori, con questi ultimi che vedono, oltre ad una comodità, la possibilità di rientro autonoma dei propri figli anche come un momento di crescita e conseguimento di autonomia e fiducia in se stessi. […]

 Fonte Orizzontescuola.it

La scuola è responsabile anche se l’infortunio dello studente avviene fuori l’edificio

In caso di incidente ad un alunno fuori dall’edificio scolastico, la scuola è ugualmente responsabile, perché gli insegnanti hanno l’obbligo sia di assicurarsi che i bambini siano saliti sul bus sia di aspettare i genitori se in ritardo.

La sentenza della Cassazione

Lo ha stabilito la Suprema corte di cassazione con la sentenza n.21593/2017, depositata ieri. I giudici della terza sezione civile erano stati chiamati a pronunciarsi sulla morte di un bimbo investito da un autobus di linea fuori dalla scuola. Il tribunale di Firenze aveva dichiarato l’autista del bus, il comune e la scuola corresponsabili dell’incidente (un 40% autista e 20% ciascuno tra comune e scuola), condannandoli a risarcire per il danno subito, il padre, la madre e il fratello della vittima. La Corte d’appello aveva poi confermato la sentenza ridefinendo le somme riconosciute in primo grado ai genitori del piccolo. I giudici di secondo grado avevano invece rigettato la richiesta di appello presentata dal Ministero della pubblica istruzione proprio sulla base delle evidenze di responsabilità da parte della preside dell’istituto e dell’insegnante dell’ultima ora emerse nel corso del processo penale. Da qui il ricorso alla Suprema corte da parte del Miur.

Le motivazioni

Uno dei motivi del ricorso era basato proprio su fatto che l’incidente si sia verificato all’esterno dell’edificio scolastico dove, secondo la tesi difensiva del Ministero, «non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori sia da parte del corpo docente sia da parte del personale dipendente dal Ministero, in quanto l’amministrazione scolastica assume la custodia degli alunni all’interno della sede nello svolgimento delle attività scolastiche e non, come nel caso di specie, in luoghi di pertinenza dell’istituto scolastico». Per il Miur i giudici di secondo grado avrebbero “errato” nel rigettare l’appello, “perché l’incidente si è verificato all’esterno degli edifici scolastici a seguito della fine dello svolgimento delle attività scolastiche, quindi in un luogo in cui non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori della scuola o del personale addetto alla vigilanza”. La Cassazione rigettando il motivo del ricorso ha invece ribadito che sussiste un preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico «di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino».

Il controllo e la vigilanza, da parte dell’amministrazione scolastica, dunque, non si sarebbe dovuta interrompere fino a quando «gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto»

Il Sole 24 Ore – 20/9/2017 – Francesca Malandrucco

Mario Padroni

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