Alternanza Scuola Lavoro: tutela della salute e sicurezza dello studente

Gruppo Alternanza Scuola Lavoro

Entrambi i soggetti, Scuola e Azienda ospitante devono collaborare alla salvaguardia della salute e sicurezza dello studente,  il cui status di lavoratore  in maniera alterna si associa a quella di studente. Tale ambiguità nasce dalla difficoltà di unire questi due sostantivi su un unico soggetto, considerando che lo studente nella maggioranza dei casi  è minorenne, e qui le cose si complicano. L’Alternanza Scuola Lavoro è quindi un’esperienza lavorativa o didattica? Lo studente può lavorare o l’Alternanza Scuola Lavoro diviene un lavoro che deve mascherarsi da studio? Con questo equivoco non è ben chiaro chi debba assumersi le responsabilità di verificare e assicurare un percorso sicuro allo studente, perché se minorenne e mantiene lo status di studente….  A pagina 94 della  “Attività di alternanza scuola lavoro guida operativa per la scuola” (2015) leggo: L’istituzione Scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi. 

Riporto parzialmente quanto indicato nella comunicazione PG/2017/0014442 del 13/01/2017 dalla Responsabile del servizio di prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia Romagna:

La Guida Operativa non prefigura un obbligo di Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08 per gli studenti coinvolti nell’ASL ma, con la dicitura “qualora necessaria’: chiarisce l’obbligo di una attenta valutazione della sua necessità da parte della scuola congiuntamente alla struttura ospitante. In questa valutazione devono essere considerati i rischi per la salute e la sicurezza cui gli studenti potrebbero essere esposti tenendo conto dei tempi, delle modalità e del livello di esposizione. Per quanto riguarda i tempi (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa), si deve ricordare che l’alternanza si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, ragion per cui il tempo di esposizione ad eventuali fattori di rischio si riduce notevolmente. Come si è detto, l’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica; si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa; il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente; l’inserimento in azienda non costituisce un rapporto lavorativo; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. L’apprendistato, invece, si caratterizza per essere “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”. Si distingue, pertanto, dalle altre forme di apprendimento che integrano l’istruzione con la formazione “on the job”, in quanto è regolato da precisi obblighi tra le parti che discendono sia dalla legislazione nazionale e regionale in materia, sia dalle contrattazioni di settore, che definiscono aspetti specifici come, ad esempio, l’inquadramento dello studente lavoratore, la retribuzione dei periodi di lavoro e la formazione svolta in azienda, le forme e le modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo.

L’Istituzione è da intendere, il Dirigente Scolastico, l’RSPP, il Docente Tutor interno, il Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico, il gruppo di lavoro alternanza scuola lavoro, Il Medico Competente, il SPP?

Rimane da chiarire poi quali siano effettivamente i compiti e i doveri dell’azienda ospitante, perché se s’intende applicare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., a partire dalla formazione e informazione specifica che dovrebbe essere somministrata dalla stessa, quante aziende ancora si proporrebbero ad accogliere gli studenti? Chi eventualmente dovrebbe sostenere le eventuali spese relative alla sorveglianza sanitaria, alla formazione specifica o la messa a disposizione dei DPI:?

Non ho dubbi su chi debba fornire queste delucidazioni, e apportare i miglioramenti necessari perché tutto ciò sia ben definito e questo progetto possa raggiungere il suo scopo.

Mario Padroni

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