Cassazione Civile Sez. Lav. – n. 3977 del 19 febbraio 2018

Lo stress forzato inflitto dal superiore gerarchico al lavoratore configura lo straining ovvero una “forma attenuata di mobbing”.

La Corte di Appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto parzialmente il ricorso di D.S.M. e condannato il MIUR al risarcimento del danno cagionato alla dipendente, quantificato in Euro 15.329,08;

  1. la Corte territoriale, premesso che la D.S. , dichiarata inidonea all’insegnamento, era stata assegnata alla segreteria della scuola (…), ha evidenziato che era sorta tensione con la dirigenza scolastica allorquando l’appellata aveva rappresentato che occorreva ulteriore personale per l’espletamento dei servizi amministrativi;
    3. alle rimostranze della D.S. il dirigente scolastico aveva reagito sottraendole gli strumenti di lavoro; attribuendole mansioni didattiche, sia pure in compresenza con altri docenti, nonostante l’accertata inidoneità; privandola, infine, di ogni mansione e lasciandola totalmente inattiva;
  2. la Corte territoriale, richiamando le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale, ha evidenziato che la condotta, seppure non propriamente mobbizzante, integrava un’ipotesi di straining, ossia di stress forzato deliberatamente inflitto alla vittima dal superiore gerarchico con un obiettivo discriminatorio;
    5. il giudice di appello ha escluso che la diversa qualificazione data alle azioni allegate e provate nel giudizio di primo grado implicasse una violazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, perché non compete al ricorrente la qualificazione medico-legale della fattispecie ritenuta produttiva di danno risarcibile;
  3. la Corte territoriale ha ritenuto provato il nesso causale fra le condotte denunciate ed il danno biologico di natura temporanea ed ha condiviso la liquidazione effettuata dal Tribunale sulla base delle indicazioni fornite dal consulente tecnico d’ufficio;
  4. avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, ai quali D.S.A. , ritualmente intimata, non ha opposto difese.

Considerato che:

  1. con il primo motivo il Ministero denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1218, 2043, 2059, 2087, 2697 cod. civ. perché la Corte territoriale non si è limitata ad applicare una norma giuridica diversa da quella invocata dalla parte bensì “ha creato una nuova fattispecie a cui ha ricollegato in maniera arbitraria ed apodittica conseguenze proprie di altra fattispecie giuridica”;

1.1 il Ministero aggiunge che il cosiddetto straining non costituisce una categoria giuridica ed anche in medicina legale la sua configurabilità è controversa sicché, una volta escluse la sistematicità e la reiterazione dei comportamenti vessatori, non vi è spazio per l’accoglimento della domanda risarcitoria;

  1. la seconda critica, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2059, 2087, 2697 cod. civ. perché, in presenza di una categoria sconosciuta alla dottrina e dalla giurisprudenza, i giudici del merito avrebbero quantomeno dovuto fornire una giustificazione della scelta di dare rilevanza giuridica allo straining e non limitarsi ad aderire acriticamente alle conclusioni espresse dal CTU;
  2. la medesima rubrica il Ministero antepone alla terza censura, con la quale contesta la valutazione espressa dalla Corte territoriale sulla natura vessatoria degli atti posti in essere dal dirigente scolastico ed evidenzia che quest’ultimo, in presenza di una riscontrata inefficienza del servizio, del tutto ragionevolmente aveva ritenuto di utilizzare altra dipendente che potesse garantire in modo adeguato lo svolgimento delle mansioni amministrative;
  3. la violazione delle norme sopra richiamate è denunciata anche con il quarto motivo, che censura la sentenza gravata per avere acriticamente recepito le conclusioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio il quale, erroneamente, aveva ritenuto di dovere equiparare l’accertamento e la quantificazione dei pregiudizi derivanti dallo straining a quelli cagionati da mobbing;

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Mario Padroni

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