Se non ci sono candidati, come si designa il Rappresentante Sicurezza Lavoratori?

CEO at S&L srl salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Da oltre 25 anni lavora nell'ambito della formazione, consulenza e gestione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Mario Padroni
elezione rls indicazione usr veneto

L’USR Veneto il 28 maggio 2018 ha emanato una nota per dare indicazioni per la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La nota specifica che va individuato tra le RSU di nuova nomina e proposto al dirigente scolastico.

Come si designa

La dichiarazione prodotta dalle RSU configura le seguenti casistiche:

a) viene confermato il RLS uscente, rieletto tra le nuove RSU. In questo caso il Dirigente Scolastico ne prenderà semplicemente atto

b) viene designato un RLS diverso da quello uscente, eletto tra le nuove RSU.

In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà comunicare in via telematica all’INAIL il nominativo del nuovo RLS (art. 18, comma 1, lettera aa, del D.Lgs. 81/2008), provvedere ad avviare alla formazione obbligatoria la persona designata (art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008) ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), inserendovi il nominativo del nuovo RLS. Si precisa che fino al completamento della formazione di cui sopra e al superamento della prevista verifica finale, il nuovo RLS non può esercitare il suo ruolo ed è lecito dunque supporre che possa restare in carica il RLS uscente

c) non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS.

In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà consentire a tutto il personale (docente e ATA) di eleggere il RLS tra i lavoratori non eletti nelle RSU, nei modi che verranno concordati. Se da tale elezione risultasse confermato il RLS uscente (però non rieletto tra le nuove RSU), vale quanto scritto al precedente punto a), altrimenti vale quanto scritto al precedente punto b).

Se non viene designato

Se non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS e il personale non intende avvalersi del diritto di eleggere il RLS, oppure non vi è alcuna candidatura per tale ruolo tra il personale, il Dirigente Scolastico non potrà che prenderne atto e l’Istituto resterà privo di tale figura.

E’ consigliabile che il Dirigente Scolastico conservi agli atti la documentazione che le RSU non hanno designato nessuno o che i lavoratori non hanno eletto nessuno.

Si precisa che per il comparto Scuola non è stata ancora istituita la figura del RLS Territoriale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 81/2008.

Si sottolinea altresì il fatto che la figura di RLS non è obbligatoria all’interno di un Istituto scolastico, ma si configura come un diritto dei lavoratori ed un’importante opportunità per il Sistema Sicurezza dell’Istituto. A nessun titolo il Dirigente Scolastico può individuare e designare direttamente il RLS, che rimane prerogativa esclusiva delle RSU (designazione) o dei lavoratori (elezione).

Infine, come recita l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, si ricorda che “l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione”. (fonte Orizzontescuola) Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Scarica nota USR del 28 maggio 2018