Dal 05 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. Nelle zone rosse le scuole e i servizi per l’infanzia sono invece chiusi.
Ma molti si chiedono, che differenza c’è tra chiusura e sospensione delle attività didattiche?
La chiusura delle scuole comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero.
La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.
Cosa accade per i viaggi di istruzione programmati?
I viaggi d’istruzione, e le varie iniziative di scambio o gemellaggio, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospesi fino al prossimo 3 aprile.
Per le classi che stanno effettuando viaggi di istruzione all’interno dei luoghi indicati come focolai del virus, a quali disposizioni devono attenersi?
Le Istituzioni Scolastiche devono attenersi alle disposizioni del Ministero della Salute. Nel link trovate tutte le indicazioni del caso.
Se non è possibile effettuare lezioni frontali con gli alunni, è possibile procedere in altra modalità?
Il nuovo decreto dispone che i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti aventi disabilità.
Chi si assenta da scuola perché malato cosa deve fare?
Per le assenze per malattia superiori a 5 giorni, gli alunni ed il personale scolastico devono presentare il certificato medico per poter rientrare a scuola. Tali disposizioni sono valide fino al prossimo 3 aprile.
I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche potranno avere conseguenze sul buon esito dell’anno scolastico?
Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico.
L’anno scolastico resta comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto trattasi di situazioni contingenti dovute a causa di forza maggiore.
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