MINISTERO DELL’INTERNO. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006.
E’ stato pubblicato, sulla G.U. Serie Generale n. 197 del 24/08/2017, il decreto 7/08/2017 del Ministero dell’Interno con il quale viene approvata la regola tecnica verticale di prevenzione incendi relativi a edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie. L’applicazione “prestazionale” – facoltativa, in alternativa alle regole dell’ultima normativa del 26/08/1992 – vale per le scuole nuove ed esistenti con più di 100 persone.
Scuola e prevenzione incendi: la normativa precedente
Il vantaggio dell’approccio “prestazionale” sta nella maggiore libertà lasciata al professionista nel definire una strategia antincendio su misura, progettata sulla specifica realtà nella quale si troverà ad operare. Muovendosi tra i diversi “vincoli” stabiliti dalla vigente normativa, potrà trovare, e magari scegliere a parità di sicurezza, quella più conveniente dal punto di vista economico.
Con la norma appena pubblicata vengono superati quindi i rigidi obblighi che normalmente caratterizzano le norme precettive. Si ricorda che la normativa per la prevenzione antincendio per le scuole è datata 1992 ed era l’unica esistente prima che entrasse in vigore il Dm 7 agosto 2017. Il DM del 26/08/1992 rimane in vita, ma il progettista può ora scegliere tra il nuovo metodo prestazionale e la vecchia normativa prescrittiva. Ciò si deve all’approccio del tutto inedito e “rivoluzionario” della nuova normativa, per cui si è ritenuto di dover testare la nuova disciplina, monitorarne l’applicazione, riservandosi la possibilità di apportarvi delle correzioni, se necessario, prima di prendere decisioni sull’abrogazione delle regole tecniche verticali esistenti. Entro il 31 dicembre 2019 saranno analizzati gli elementi raccolti d’intesa tra Ministero dell’Interno e MIUR. Il Decreto riporta, che entro il 31 dicembre 2019 verrà verificata (dal Ministero dell’interno d’intesa con il Ministero dell’istruzione) l’esclusiva applicazione delle disposizioni del DM 7/8/2017 in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche precedentemente previste nel DM 26/8/92 per valutare poi, via decreto, l’eventuale abrogazione di quest’ultimo.
Sarà valido anche per l’adeguamento antincendio?
Si ricorda che il cosiddetto Milleproroghe ha fissato al 31/12/2017 l’adeguamento antincendio delle scuole. Il Dm 7 agosto 2017 può essere impiegato a tale scopo. Probabilmente servirà anche a superare i casi in cui il DM del 1992 risultava di difficile applicazione. Il nuovo decreto, infatti, si può applicare alle scuole (di ogni tipologia, ordine e grado). Valido sia per le esistenti e per quelle di nuova costruzione, con più di 100 persone presenti, compresi collegi e accademie ed esclusi gli asili nido. Nulla vieta, nel caso gli occupanti siano meno di 100, di fare comunque riferimento a questa norma appena emanata.
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