Sul Dirigente Scolastico grava l’obbligo di vigilare sulla messa in sicurezza della struttura, mentre sull’RSPP grava la responsabilità di individuare il rischio, valutarlo e segnalare al dirigente scolastico i possibili interventi preventivi e protettivi.
Anche se il Dirigente Scolastico non è proprietario dell’immobile e non ha poteri di spesa o decisionali in merito alla manutenzione dell’edificio, comunque viene considerato “datore di lavoro”. Come tale, il dirigente sarà responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche e, dati i suoi limiti, sarà esente da responsabilità penali e civili se segnalerà alle autorità competenti gli interventi strutturali necessari.
Come stabilito nella sentenza n. 23012 del 2001, il Dirigente Scolastico ha potere di gestione dell’Istituto e pertanto su di lui grava l’obbligo d’informare prontamente chi di dovere per intervenire nel più breve tempo possibile per eliminare le fonti di pericolo.
Per cui, in caso d’infortunio dell’alunno causato da strutture scolastiche non a norma, il Dirigente Scolastico sarà penalmente responsabile per non essere intervenuto prontamente a segnalare il mancato rispetto delle leggi a tutela della sicurezza scolastica agli enti che hanno il potere di intervenire. Il RSPP è corresponsabile per non avere evidenziato questa esigenza.
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