
1)ASPP sì o ASPP no: A pag. 14 della pubblicazione presentata alla conferenza di servizio “Il Decreto 81/2008 nella Scuola – nuovi Indirizzi applicativi salute e sicurezza negli istituti dell’Emilia Romagna ed. maggio 2017”, leggo: “Qualora l’RSPP sia un esperto esterno (dell’ente locale, di enti specializzati in materia di salute e sicurezza o libero professionista), sempre l’art. 32 (comma 10) sottolinea l’obbligo in capo al dirigente scolastico di organizzare internamente alla propria scuola un vero e proprio Servizio, composto di un adeguato numero di Addetti (ASPP), lasciandogli tuttavia la massima libertà rispetto all’entità di tale numero e ai criteri di individuazione delle persone”.
Nel testo unico 81/2008 edizione integrale leggo “art. 32 c. 10: Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti”.
Addetto: come si può notare negli indirizzi applicativi di cui sopra si specifica ASPP, ma nel testo originale della legge si potrebbe leggerlo genericamente come addetto alle emergenze, al primo soccorso o addetto a uno specifico incarico o ASPP o addetto all’esecuzione di un lavoro (lavoratore). Più volte nell’81/2008 il termine addetto è utilizzato come aggettivo (es: destinato, assegnato) o sostantivo (es: persona inquadrata in un ambiente lavorativo).
A pagina 15 degli indirizzi applicativi trovo un po’ di “sollievo”: nella difficoltà attuale di nominare gli addetti così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e ribadendo l’importanza di un Servizio di Prevenzione e Protezione formato oltre che dal suo responsabile anche da altre figure (es. Coordinatori delle emergenze – prevenzione incendi e pronto soccorso, Direttori di laboratorio, Coordinatori degli insegnanti di sostegno, Coordinatori dei tutor per i progetti scuola lavoro, Responsabile dell’ufficio tecnico, ecc…), è opportuno che vengano individuati ”collaboratori” interni alla scuola. Si consiglia di continuare ad individuare i “referenti di plesso” o “i componenti delle commissioni sicurezza” o “i responsabili di laboratorio” come struttura organizzativa di supporto del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Tali figure possono ricoprire la figura di preposto e essere invitate in qualità di esperti alla Riunione periodica.
2) Cosa s’intende per Servizio di Prevenzione e Protezione: art. 2 D.Lgs. 81/2008 l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
3) Chi compone questo “Insieme delle persone”: dalla lettura del testo unico sembrerebbe che questa “unione” sia costituita da RSPP, ASPP, Medico Competente, Datore di lavoro, addetti alle emergenze, preposti, dirigenti alla sicurezza, RLS. Coloro che “congiuntamente” per il ruolo e l’incarico ricevuto si occupino a differente titolo, ma con la medesima finalità, all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Pensiamo all’assetto organizzativo definito nell’organigramma e nel “funzionigramma” della sicurezza.
4) Definizioni di RSPP e ASPP
Art. 2 definizioni – D. Lgs.81/2008
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
Come si può notare vi sono delle differenze che non possiamo “ accuratamente” certo desumere dalla definizione di questo articolo, nei fatti l’ASPP da chi è nominato? Dallo stesso datore di lavoro che ha nominato il RSPP. A chi risponde l’ASPP se non al Datore di lavoro?. La diversità dimora nel termine coordinare.
Cosa riporta l’art. 33 del D.Lgs. 81/2008
5) Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente Decreto Legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro, dalla lettura dei compiti l’insieme delle persone facenti parte del servizio di prevenzione e protezione sembrerebbe restringersi in alcuni momenti, e ritornare alla sua più ampia definizione in altri per via dei ruoli e delle deleghe, che nelle modalità previste dalla legge, il Datore di lavoro può attribuire.
Formazione dell’RSPP e ASPP, entrambi devono frequentare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni del 07/07/2016 il modulo A (28 ore) e B (48 ore),mentre solamente il RSPP dovrà frequentare Il Modulo C che è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.
La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.
Il Modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:
– progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
– pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
– utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.
Queste 24 ore renderebbero l’RSPP onnipresente e supercompetente…..
L’ASPP è un figura importante che ciascun RSPP vorrebbe al suo fianco per collaborare, per confrontarsi attivamente, per migliorare la gestione della sicurezza nella scuola, per informare e formare con più attenzione i lavoratori e se proprio dovesse capitare……. condividere qualche responsabilità.
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È obbligatorio accettare l’incarico di ASPP?
La figura del aspp nella scuola è retribuita? Se si, in quale entità ?Grazie