Mobilità e supplenze nella Scuola, quando formare il lavoratore?

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Quando formare i neoassunti? Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. La formazione dei lavoratori in ambito di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro è uno degli obblighi fondamentali, previsti dalla vigente normativa. Vi sono ancora alcuni dubbi e difficoltà dovute all’elevata mobilità del personale della scuola e alle inevitabili supplenze che debbono essere garantite per la continuità dell’attività didattica. Ricordo che la formazione dei lavoratori è disciplinata dal D.Lgs. 81/08, che all’art. 37 comma 1 sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di formare i propri lavoratori, e l’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011.

Entro quanto tempo il datore di lavoro deve formare e addestrare i propri dipendenti nell’ambito della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro? Il Datore di lavoro ha l’obbligo di formare i lavoratori dipendenti entro 60 giorni dall’avvenuta assunzione. La normativa indica che i percorsi formativi debbano essere avviati prima dell’effettivo inserimento del nuovo dipendente, e solo nel caso in cui questo sia impossibile deroga l’obbligo successivamente all’assunzione

La formazione dei lavoratori in caso di nuove assunzioni è regolamentata dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, dove al p. 10 sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che dispongono:

“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”. Secondo l’Accordo la formazione dei lavoratori neoassunti, ma anche per i dirigenti e i preposti, dovrebbe essere erogata prima che il lavoratore venga adibito alla sua attività, salvo il caso che questo sia impossibile l’accordo consente di poter provvedere nel momento stesso dell’assunzione, come del resto è stato indicato dalla legge.

In via eccezionale e con valida giustificazione: I 60 giorni indicati nell’Accordo non si intendono come il periodo entro cui il datore di lavoro debba avviare il percorso formativo, ma si intendono come il tempo massimo entro il quale il lavoratore lo deve concludere, e comunque solo nel caso non abbia potuto partecipare ai corsi precedentemente all’avvio delle proprie mansioni. In quest’ultimo caso rimane comunque l’obbligo di informare sin da subito il lavoratore sui rischi della propria attività lavorativa (art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

All’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 il legislatore ha deciso che la formazione dei lavoratori (anche il preposto e Dirigente se lavoratori) e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Photo by Solomon Hsu on Unsplash

Mario Padroni

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