PNDGC: dal 13 settembre prenderà avvio la piattaforma per il controllo automatico della Certificazione Verde

Come già accennato nei giorni precedenti, a partire dal 13 settembre, secondo i dati forniti dal Sole24Ore, prenderà avvio la piattaforma automatizzata per il controllo delle certificazioni verdi in ambito scolastico.

La piattaforma sarà denominata PNDGC ovvero “Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate” e avrà il compito di far dialogare il sistema SIDI del Ministero dell’Istruzione con i dati sanitari della Piattaforma.

In partica le segreterie scolastiche dovranno collegarsi al SIDI inserire le proprie credenziali e  il codice maccanografico dell’istituto. In maniera automatica comparirà una schermata con i codici fiscali del personale presente quel giorno e dovranno decidere se spuntare tutti i nomi o solo alcuni. A quel punto, con un successivo click, la piattaforma SIDI interrogherà il database del PNDGC e permetterà di visualizzare lo stato di validità della certificazione verde, mediante i colori semaforici, ovvero Verde e  Rosso. Nel caso in cui il risultato dia colore rosso,  sarà necessario effettuare approfondimenti reali, quindi mediante la visione del certificato verde e scansione del QR code, per capire se ci siano stati ritardi nella registrazione o per verificare l’effettivo possesso della certificazione verde.

Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado

Lo scopo del monitoraggio è quello di eseguire una campagna programmata di testing nelle cosiddette scuole sentinella, ovvero le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Quale è la popolazione di riferimento? 

Alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale e
classificate dalle Regioni/PP.AA. come “scuole sentinella”. Fasce di età presunte: 6-11 e
12-14 anni. Ipotizzando una prevalenza attesa di positivi a SARS-CoV-2 del 3% e una precisione della stima dello 0,1%, è necessario un campione quindicinale di
54.663 di studenti testati a partire da una popolazione di circa 4,2 milioni di studenti.

Quale sarà la metodologia operativa?

La scelta della metodologia tiene in considerazione alcuni parametri principali ed
imprescindibili come: sostenibilità, impatto economico, accettabilità del test da parte
dell’alunno/famiglia, volontarietà.
Il monitoraggio, previsto in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, verrà
avviato con un carattere di gradualità in relazione alla situazione organizzativa delle singole
Regioni/PP.AA. Il monitoraggio delle scuole sarà a tutti gli effetti un’azione di sanità pubblica, non assumerà le caratteristiche di altre sorveglianze e non costituirà requisito di
accesso/esclusione alle attività didattiche.

Quale tipologia di test sarà eseguito?

Sulla base delle migliori evidenze scientifiche al momento disponibili, tenuto conto della
facilità della raccolta del campione e dell’elevata sensibilità e specificità della metodica,
sarà prioritariamente utilizzato il test molecolare su campione salivare.

il test molecolare su campione salivare garantisce il vantaggio che la raccolta possa essere effettuata in modo autonomo in ambito familiare e il campione consegnato in punti di raccolta, minimizzando l’intervento di personale sanitario.

Come saranno identificati gli istituti scolastici?

Gli Istituiti scolastici, ovvero le scuole primarie e secondarie di primo grado, saranno
individuate dalle autorità sanitarie regionali d’intesa con gli uffici scolastici regionali, su
base provinciale, tenendo conto della:
– rappresentatività della provincia di riferimento;
– potenziale di adesione;
– fattibilità logistica (trasporto verso i laboratori di biologia molecolare individuati)

Ogni Regione/P.A., in base alla numerosità campionaria per provincia può
selezionare uno o più plessi scolastici per ogni provincia selezionando possibilmente
studenti da differenti classi.

Con quale frequenza saranno raccolti i campioni?

I campioni saranno raccolti ogni 15 giorni. Verrà stabilito un calendario di riferimento
dove, a ogni sessione, verranno abbinate due settimane del calendario (es. sessione 1 dal
13 al 26 settembre, sessione 2 dal 27 settembre al 10 ottobre etc).

In una prima fase “di avviamento” (due mesi) le attività di raccolta dei campioni potranno
essere eseguite nella sede scolastica con l’ausilio di personale sanitario, individuato dalle
ASL competenti, ovvero della Difesa. Successivamente, al fine di garantire maggior comfort familiare e rispettare le modalità di raccolta (digiuno, prima di lavare i denti, ecc.) si prediligerà la modalità di “auto-raccolta” al mattino appena svegli.

I campioni raccolti saranno etichettati con le generalità del soggetto (nome, cognome, data
di nascita), trasportati dal singolo alunno/familiare presso l’Istituto di frequenza e immessi
in un apposito contenitore gestito da un referente scolastico, unitamente alla modulistica
prevista dal laboratorio di riferimento

Il monitoraggio si baserà su una adesione informata e volontaria da parte dei
genitori/tutori e la sua accettazione non sarà in alcun modo vincolante sull’accesso alla
scuola in presenza, così come raccomandato dal CTS.
Gli aderenti alla campagna di monitoraggio (genitore/tutore) firmeranno un apposito
modulo di “consenso informato” uniforme a livello nazionale, corredato da una dettagliata
nota informativa (sviluppata dalle Regioni/PP.AA. in collaborazione con l’Istituto Superiore
di Sanità) che dovrà necessariamente indicare:
– garanzia della privacy;
– volontarietà di sottoporsi al test;
– vantaggi individuali e sociali dell’adesione;
– sicurezza del test;
– figure professionali coinvolte;
– procedure previste dalle autorità sanitarie per la gestione dei positivi/contatti.

Cosa accade se si accerta la presenza di soggetti positivi?

In caso di soggetti positivi/contatti (basso o alto rischio), si seguiranno le indicazioni dei
Dipartimenti di prevenzione sulla base delle procedure definite dalla rispettiva
Regione/Provincia Autonoma, e del Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni è possibile scaricare il documento cliccando sul link Piano per il monitoraggio scuole 2021-22 rev 8_Finale (1).

 

Il punto sulla questione Green Pass nelle scuole

Tutti ben sappiamo che a partire dal primo settembre 2021, secondo quanto indicato nel decreto 6 agosto scorso, il personale scolastico dovrà obbligatoriamente esibire il Green Pass per l’accesso ai locali scolastici e quindi per l’esecuzione delle proprie attività lavorative. 

Il mancato rispetto di tale obbligo si configura come assenza ingiustificata, e dopo il quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà temporaneamente sospeso, ovvero fino a quando il lavoratore non esibirà un Green Pass in corso di validità.

E’ stato anche fatto ricorso al TAR per quanto concerne l’obbligo del Green Pass, e il TAR del Lazio ha rigettato la richiesta di blocco del provvedimento giudicando inammissibile tale sospensiva; secondo il giudice, a determinare il rifiuto del ricorso è costituto dall’ordinamento che non prevede di poter impugnare atti avente forza di legge come il decreto sul Green pass in questione. Il Tar ha considerato quindi «palese» l’inammissibilità del ricorso perché secondo i giudici non ci sono «i presupposti di procedibilità dell’istanza volta alla concessione di misure cautelari monocratiche». 

Eppure, secondo lo scrivente, forse una probabile soluzione ci sarebbe, ovvero dare la possibilità al personale scolastico di autocertificare la validità del proprio Green Pass. Probabilmente è una soluzione che, da una parte elimina lo spettro della lesione della privacy, dall’altra permetterebbe di identificare Green Pass falsi attraverso i controlli a campione. Del resto l’autocertificazione oggi è uno strumento molto utilizzato.

Detto questo, è possibile asserire che ad oggi nulla è mutato. Vediamo come evolverà lo scenario nei prossimi giorni. 

Verifica del Green Pass a Scuola dal primo settembre 2021

Secondo quanto stabilito dall’art.1 del Decreto Legge 111 del 06/08/2021, dal primo settembre 2021 i Dirigenti Scolastici sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass di tutto il personale scolastico.

La nota 1237 del 13/08/2021 al punto 5 indica che <<la verifica può essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale>>, ovvero parliamo della applicazione “VerificaC19“, applicazione facilmente scaricabile da qualsiasi smartphone o tablet.

Il problema principale è che l’applicazione “VerificaC19“, ad oggi, non fornisce la data di scadenza del Green Pass e  questo comporta che il Dirigente Scolastico, o il suo delegato, debba, giornalmente, verificare tutti i Green Pass. 

Inoltre la nota 1237 del 13/08/2021 indica che a tutela del Dirigente Scolastico, venga istituito un registro come atto interno ove i delegati andranno ad annotare i controlli eseguiti, ovviamente il tutto nel pieno rispetto delle norme sulla privacy. 

Questo comporta che:

  • Dovrà essere trasmessa informativa ex art 13 GDRP 2016/679 a tutto il personale, contenente le modalità di trattamento dei dati personali del green pass nel registro;
  • Si dovranno autorizzare i delegati al trattamento dei dati mediante formazione mirata a come gestire, in sicurezza, la verifica del Green Pass e le annotazioni sul registro.

Speriamo vengono fornite ulteriori indicazioni che vadano a snellire le procedure e a meno sovraccaricare l’organismo “scuola”.

Green pass a scuola

In data 5 agosto 2021, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Obiettivo primario per l’anno scolastico 2021/2022: Riaprire le scuole con la didattica in presenza al 100% a tutti i livelli scolastici.

Questo è l’obiettivo che il Consiglio dei Ministri si è prefissato e per fare questo ha approvato il nuovo decreto circa l’obbligo del Green Pass. 

A partire dal 1° settembre l’obbligo del Green Pass sarà esteso a tutto il  personale scolastico e agli studenti universitari.  

Cosa comporta la mancata esibizione del green pass da parte del personale scolastico? La mancata esibizione del Green Pass, da parte del personale scolastico,  è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Per gli studenti cosa è previsto? Per gli studenti non sussiste l’obbligo vaccinale o necessità di green pass. Tutto dipenderà dall’andamento delle vaccinazioni tra i giovanissimi.  Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

Chi ha l’obbligo di controllare? Ovviamente nelle scuole il Dirigente Scolastico è responsabile per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni di legge. Sarà inoltrata una circolare che definirà le modalità di controllo.

In quali casi sarà possibile ricorrere alla DAD? Regioni e Comuni potranno chiudere gli Istituti e fare lezione in DAD solo come deroga per specifiche aree di territorio, esclusivamente in zona arancione e rossa o per casi eccezionali di focolai o di rischio particolarmente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

Quali saranno le regole di sicurezza da rispettare?  Le regole di sicurezza minime da rispettare sono quelle diffuse dal CTS, ovvero:

  • E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
  • E’ vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

Quanto durerà la quarantena per i vaccinati? Per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, in caso di contatto con un positivo Covid, la quarantena durerà sette giorni invece che dieci.  Questi saranno i nuovi termini che dovrebbero essere indicati nella prossima circolare del Ministero della Salute.