Prevenzione incendi, obblighi del Dirigente Scolastico e dell’Ente proprietario

Le attività scolastiche rientrano in quelle che vengono definite attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, e per quanto concerne gli adempimenti nell’edificio scolastico operano due diversi soggetti giuridici:

  • Ente proprietario dell’edificio (es. Comune) responsabile della gestione dell’involucro struttura e degli impianti
  • Amministrazione scolastica responsabile della organizzazione e della gestione dell’attività scolastica

La prima norma da considerare è il DM 26 agosto 1992 che legifera la prevenzione incendi nell’edilizia scolastica, andando a classificare le scuole in funzione dell’affollamento (studenti + ATA + personale amministrativo). La classificazione è cosi definita:

  • Tipo 0: presenze fino a 100 persone;
  • Tipo 1: presenze da 101 a 300 persone;
  • Tipo 2: presenze da 301 a 500 persone;
  • Tipo 3: presenze da 501 a 800 persone;
  • Tipo 4: presenze da 801 a 1200 persone;
  • Tipo 5: presenze oltre le 1200 persone.

Il DM 26 agosto 1992 riporta informazioni su: resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; misure per l’evacuazione in caso d’emergenza; numero delle uscite; sistema delle vie di esodo; indicazioni su scale, impianti e sistemi di allarme; mezzi e impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi.

Parallelamente al DM 26 agosto 1992 viene applicata la legge che classifica le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del fuoco, ovvero il DPR 151/2011, individuando le scuole nell’attività 67: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti. L’attività 67 si suddivide in tre categorie:

  • categoria A (attività a basso rischio e standardizzate): fino a 150 persone;
  • categoria B (attività a medio rischio): oltre 150 e fino a 300 persone;
  • categoria C (attività a elevato rischio): oltre 300 persone.

A tale regolamento fanno parte anche gli asili nido con oltre 30 persone.

Quali sono i compiti del Dirigente scolastico della gestione della sicurezza antincendio?

  • Nominare RSPP, MC e addetti all’emergenza;
  • Valutare il rischio ed elaborare il documento di valutazione del rischio incendio
  • Tenere aggiornato il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
  • Informare e formare i lavoratori
  • Formare e aggiornare le figure preposte alla gestione della sicurezza antincendio
  • Redigere il Piano di emergenza e di evacuazione

Che differenza c’è tra piano di emergenza e piano di evacuazione?

Il Piano di Emergenza definisce quali sono le emergenze e le procedure da adottare, es. emergenza incendio, terremoto, alluvione, ecc… definisce anche come deve essere articolata la chiamata ai vigili del fuoco.

Il Piano di evacuazione identifica le procedure da adottarsi in caso di evacuazione al quale vanno allegate le planimetrie di emergenza. Definisce anche come comportarti nel caso in cui ad evacuare trattasi di persone con inabilità motorie, ecc…

Quale è ruolo ha l’ente proprietario in riferimento alla sicurezza dell’edificio scuola?

L’ente proprietario ha l’obbligo di eseguire azioni di controllo e di manutenzione preventiva (prevenzione), atti a garantire la sicurezza negli edifici scolastici. In più prende in considerazione le segnalazioni che la scuola invia periodicamente.

Quale ruolo ha il dirigente scolastico?

Il dirigente scolastico, grazie alle segnalazioni ricevute durante il sopralluogo eseguito dall’RSPP o dalle segnalazioni pervenute dai preposti alla sicurezza, deve richiedere all’ente proprietario la realizzazione degli interventi di sua competenza (interventi strutturali, interventi di manutenzione impianti, ecc…).

Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l’RSPP, ravvisi un pericolo grave e immediato tale da arrecare pregiudizio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e/o degli allievi adotta ogni misura idonea a contenere o eliminare tali rischi, informando l’ente proprietario.

In tal caso la responsabilità del Dirigente scolastico viene meno solamente quando, oltre ad aver richiesto gli interventi necessari all’ente proprietario, abbia adottato ogni misura idonea a contenere o eliminare i rischi presenti.

In tal caso la Valutazione dei rischi risulta essere elemento fondamentale e la sinergia tra Dirigente scolastico e Ente proprietario risulta essere prerogativa per una maggiore e costante sicurezza nelle nostre scuole.

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