Sentenza Cassazione Penale n. 10446 del 7 marzo 2018 – Sicurezza e adeguamento normativa antisismica
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Avellino, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l’appello interposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari, emesso in data 14 novembre 2016, di diniego di convalida del decreto di sequestro preventivo dell’edificio scolastico adibito a scuola primaria sito in Via Saudelle di Pratola Serra e di rigetto della contestuale istanza di emissione della misura cautelare reale.
Il Pubblico Ministero ha contestato ad A.A., sindaco del Comune di Pratola Serra, e ad A.P., responsabile del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzione del predetto Comune, i reati di cui agli artt. 110, 328, primo comma, e 677, terzo comma, per aver indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sicurezza pubblica, avrebbero dovuto compiere senza ritardo, omettendo di far eseguire tempestivamente i lavori necessari per rimuovere i pericoli legati alla sicurezza del predetto edificio scolastico e, comunque, di interdirne immediatamente l’accesso.
Il Tribunale di Avellino ha, tuttavia, ritenuto insussistenti i presupposti per disporre il sequestro preventivo a fini impeditivi richiesto in relazione ad entrambi i reati contestati.
Quanto alla contestazione di omissione di lavori in edifici che minacciano la rovina di cui all’art. 677 cod. pen., infatti, difettava nella specie il pericolo concreto per l’incolumità delle persone, in quanto l’edificio scolastico non minacciava il crollo.
La esigenza di adeguare l’edificio alle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di costruzioni in zona sismica non implicava, del resto, che vi fosse un rischio di crollo attuale e la conseguente sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità.
Il rilievo del consulente tecnico del pubblico ministero secondo il quale, stante le gravi carenze strutturali dell’edificio, il pericolo di crollo vi sarebbe stato anche in condizioni di ordinario utilizzo dell’edificio scolastico si rivelava, inoltre, nella valutazione del Tribunale, meramente apodittico, in quanto non era stato suffragato da una indagine specifica sull’edificio e tale valutazione era stata espressa in soli quattro giorni dall’affidamento dell’incarico.
Parimenti era stato ritenuto insussistente il contestato delitto di rifiuto di atti di ufficio, in quanto l’amministrazione comunale aveva dato avvio alla procedura amministrativa per realizzare l’adeguamento sismico del fabbricato, deliberando uno stanziamento di 500.000 euro, di seguito aumentato all’importo di 1,4 milioni di euro.
Non si ravvisava, pertanto, nel comportamento degli amministratori un ritardo colpevole nell’espletamento della procedura amministrativa, in quanto si trattava di opere che, in ragione della loro entità, non erano eseguibili in termini brevi e per l’affidamento delle quali era necessario il rispetto delle norme sull’evidenza pubblica per la scelta del contraente.
L’inizio dei lavori era, peraltro, previsto per il 9 gennaio 2017, previo trasferimento in altro plesso delle attività scolastiche ed, in seguito alla stipulazione del contratto di appalto, avvenuta in data 21 luglio 2016, si era dovuto attendere la definizione del contenzioso amministrativo promosso da una società partecipante alla gara e non risultata aggiudicataria.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino ha presentato ricorso per cassazione avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, denunciando, con unico motivo, la inosservanza e la erronea applicazione dell’art, 2, terzo comma, dell’O.P.C.M. 3274/2003 e del D.M. 14 gennaio 2008, della circolare esplicativa del 2 febbraio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e degli artt. 677, terzo comma, 328, comma 1, 476 e 479 cod. pen.
Il Tribunale di Avellino aveva, infatti, indebitamente pretermesso i risultati della verifica di sicurezza svolta per conto del Comune e dell’elaborato del consulente tecnico del Pubblico Ministero ed aveva obliterato l’obbligo di immediata interdizione dell’uso dell’edificio scolastico, scaturente dalla predetta normativa subprimaria.
Con memoria depositata in data 3 gennaio 2018 l’Avv. OMISSIS, difensore dell’A.A. e del A.P., ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto le censure dedotte nel ricorso esulavano dal vizio di violazione di legge unicamente deducibile ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
Il periculum in mora era, inoltre, insussistente in quanto i lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico erano stati medio tempore affidati in appalto dal Comune di Pratola Serra e le attività scolastiche erano state dislocate presso altra sede, proprio al fine di consentire alla impresa aggiudicataria la esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
La res era, peraltro, attualmente nella disponibilità della impresa costruttrice e l’apposizione del vincolo cautelare reale avrebbe inutilmente paralizzato la esecuzione dei lavori, arrecando danni e disagi non solo ai destinatari di tale provvedimento, ma soprattutto alla comunità scolastica…. Scarica sentenza
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