
Obblighi del Dirigente Scolastico
Nel D.Lgs 81/2008 gli obblighi del Dirigente Scolastico non delegabili sono la valutazione dei rischi (con l’elaborazione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi) e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nella scuola, sempre più di frequente, ci si trova di fronte ad attività lavorative che necessitano di sorveglianza sanitaria.
Esempio di casi in cui si rende necessaria la sorveglianza sanitaria:
1. l’utilizzo del videoterminale per più di 20 ore settimanali al netto delle interruzioni che non ne prevedono l’uso
2. l’esposizione a rumore e vibrazioni per il personale che opera nei laboratori di meccanica e negli Istituti Agrari;
3. l’esposizione ad agenti chimici pericolosi che determinano un rischio non irrilevante per i docenti e tecnici che operano in laboratorio di chimica, meccanica, arte, restauro, azienda agraria, oreficeria, etc;
4. la movimentazione manuale di carichi per i collaboratori scolastici e docenti della Scuola dell’infanzia, l’assistente tecnico di meccanica, di saldatura, l’addetto all’azienda agraria in un Istituto agrario;
5. rischio potenziale di tipo biologico per gli insegnanti ed ausiliari degli asili nido, scuole dell’infanzia, scuole ove vi sia assistenza diretta ad alunni diversamente abili ivi compresi i rischi legati alla movimentazione degli alunni/assistiti;
All’interno di un Istituto Scolastico pertanto sarà quasi sempre necessario che il Dirigente Scolastico nomini il medico competente, così come esplicitato dall’art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008.
Gli obblighi del Medico Competente, elencati dall’art. 25 D.Lgs 81/2008, sono i seguenti:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
f) Lettera soppressa dall’art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Il Datore di Lavoro, in questo caso il Dirigente Scolastico, è comunque tenuto a vigilare sull’adempimento degli obblighi del Medico Competente, ferma restando l’esclusiva responsabilità del medico per la mancata attuazione a lui addebitabile. Si ricorda al Dirigente Scolastico di richiedere al Medico Competente individuato, l’autocertificazione del possesso dei titoli e di affidare allo stesso un incarico formale.
La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente per i lavoratori della Scuola, normalmente comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
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Ottime argomentazioni
Quesito:il medico competente della mia scuola dove lavoro come bidella mi ha giudicato inidonea nonostante abbia presentato verbale della CMV che stabilisce la mia idoneita’ al servizio con prescrizione limitazioni nelle movimentazione carichi e salire le scale ripetutamente perche sono obesa, la mia preside mi lascia spazzare i pavimenti pulire banchi e le lavagne ,questo per 1 ora dopo che le aule siliberano per il resto delle 6 ore giprnaliiere sono seduta in portineria rispondo al telefono do il tiro al cancello faccio fotocopie; e’ mai possibile che non sia idonea anche a questo?
Io comumque sono attiva : non ho problemi a braccia e gambe e il mio fisico sopporta bene la mia obesita’
Come posso fare ricorso e qual ‘ e’ il superiore del medico competente?